Art. 7 · Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità

Art. 7

Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità

In vigore dal 6 apr 2022
Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità 1.   Per garantire l’applicazione coerente degli , la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti: a) l’applicazione delle politiche di utilizzo corretto; b) la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali; nonché c) la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione di cui alla lettera b). Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione, previa consultazione del BEREC, rivede periodicamente, alla luce degli sviluppi del mercato, gli atti di esecuzione di cui al primo comma. 2.   Nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione delle politiche di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri; b) il grado di convergenza dei livelli dei prezzi nazionali nell’Unione; c) i modelli di viaggio nell’Unione; d) gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. 3.   La Commissione basa gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sui seguenti elementi: a) la determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per il traffico sbilanciato e a una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati; b) la determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati; c) il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e il consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming; d) il livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi. 4.   L’autorità nazionale di regolamentazione e, se applicabile ai fini dell’esercizio dei poteri conferiti loro dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, altre autorità competenti monitorano e sorvegliano attentamente l’applicazione delle politiche di utilizzo corretto. L’autorità nazionale di regolamentazione monitora e sorveglia attentamente l’applicazione delle misure sulla sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per lo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente i requisiti di cui agli e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, imporre al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli o 6. Le altre autorità competenti applicano i requisiti di cui all’ e agli atti di esecuzione pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri conferiti loro dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, a seconda del caso. L’autorità nazionale di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti informano ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli e del presente articolo. 5.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione di un nuovo atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
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