Art. 3 · Accesso all’ingrosso al roaming

Art. 3

Accesso all’ingrosso al roaming

In vigore dal 6 apr 2022
Accesso all’ingrosso al roaming 1.   Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, in particolare in modo tale da consentire al fornitore di roaming di replicare i servizi mobili al dettaglio offerti a livello nazionale, ove ciò sia tecnicamente fattibile sulla rete ospitante. 2.   Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri obiettivi, quali ad esempio la fattibilità tecnica e l’integrità della rete. Le considerazioni commerciali non costituiscono motivi per respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming in modo da limitare la fornitura di servizi di roaming concorrenti. 3.   L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle risorse correlate e ai pertinenti servizi, software e sistemi di informazione necessari per la fornitura di servizi di roaming regolamentati ai clienti, e comprende tutte le tecnologie di rete disponibili e tutte le generazioni di reti disponibili. 4.   Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi dell’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a meno che entrambe le parti dell’accordo di roaming all’ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all’ingrosso derivanti dall’applicazione dell’accordo non sono soggette alle tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate durante il periodo di validità dell’accordo. Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, in caso di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 3. 5.   Gli operatori di reti mobili pubblicano un’offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di un’impresa che fa richiesta di accesso all’ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all’impresa che fa richiesta di accesso un progetto di accordo di roaming all’ingrosso, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell’operatore di reti mobili. L’accesso all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione dell’accordo di roaming all’ingrosso. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all’ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede. 6.   L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. L’offerta di riferimento contiene tutte le informazioni necessarie per consentire al fornitore di roaming di garantire ai propri clienti che utilizzano servizi di roaming l’accesso gratuito ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo e per permettere la trasmissione gratuita delle informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo. Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se specificate in un’offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l’operatore della rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming. L’offerta di riferimento può, tra l’altro, prevedere che qualora l’operatore della rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, detto operatore possa esigere che il fornitore di roaming fornisca, fatti salvi i requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trovi in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming sulla rete dell’operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente agli atti di esecuzione concernenti l’attuazione delle politiche di utilizzo corretto adottate a norma dell’. L’offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso qualora l’operatore della rete ospitante abbia constatato, sulla base di criteri obiettivi, che sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, e ne abbia informato l’operatore della rete d’origine. L’operatore della rete ospitante può interrompere unilateralmente l’accordo di roaming all’ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante. Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione all’interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso da parte dell’operatore della rete ospitante, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete d’origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante e dell’operatore della rete d’origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l’autorizzazione all’interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso. L’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni all’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari. I commi dal quinto al nono del presente paragrafo fanno salvi la facoltà di un’autorità nazionale di regolamentazione di esigere l’immediata cessazione della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell’, paragrafo 7, e il diritto dell’operatore della rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi. Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, anche per quanto riguarda le misure specifiche che l’operatore della rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l’operatore della rete ospitante può adottare tali misure, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo. 7.   Se l’impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere elementi non contemplati dall’offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 2 e 5. 8.   Entro il 5 ottobre 2022, allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, aggiorna gli orientamenti per l’accesso all’ingrosso al roaming elaborati in conformità dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 531/2012.
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