Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 apr 2022
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva (UE) 2018/1972. 2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti: a) «fornitore di roaming»: un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati; b) «fornitore nazionale»: un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili; c) «rete d’origine»: una rete pubblica di comunicazioni situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a un cliente in roaming; d) «rete ospitante»: una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine; e) «roaming all’interno dell’Unione»: l’utilizzo di un’apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere chiamate intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante; f) «cliente in roaming»: un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili situata nell’Unione, il cui contratto al dettaglio o accordo con tale fornitore di roaming consenta il roaming all’interno dell’Unione; g) «chiamata in roaming regolamentata»: una chiamata vocale di telefonia mobile effettuata da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuta da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinata a una rete ospitante; h) «SMS»: un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfabetici o numerici, o da entrambi, che può essere inviato tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente a un piano di numerazione nazionale; i) «SMS in roaming regolamentato»: un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante; j) «servizio di dati in roaming regolamentato»: un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile mentre è connesso a una rete ospitante, esclusa la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma compresa la trasmissione e la ricezione di MMS; k) «accesso all’ingrosso al roaming»: l’accesso diretto all’ingrosso al roaming o l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming; l) «accesso diretto all’ingrosso al roaming»: la messa a disposizione di risorse o di servizi, o di entrambi, da parte di un operatore di reti mobili a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming; m) «accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming»: la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall’operatore della rete ospitante a favore di un’altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming; n) «prezzo al dettaglio nazionale»: una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e agli SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente. Con riferimento alla lettera n) del primo comma, nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa al dettaglio nazionale per unità, si considera che il prezzo al dettaglio nazionale corrisponda alla medesima tariffazione applicata al cliente per le chiamate effettuate e gli SMS inviati da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro e per i dati consumati nello Stato membro di tale cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:612:oj#art-2