Art. 19
Sanzioni
In vigore dal 6 apr 2022
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione tali norme e misure e le eventuali modifiche successive.
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