Art. 17 · Vigilanza e applicazione

Art. 17

Vigilanza e applicazione

In vigore dal 6 apr 2022
Vigilanza e applicazione 1.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti monitorano e sorvegliano l’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano e sorvegliano attentamente il ricorso, da parte dei fornitori di roaming, agli . Se del caso, le altre autorità competenti monitorano e sorvegliano il rispetto da parte degli operatori degli obblighi stabiliti dal presente regolamento che sono pertinenti per l’esercizio dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972. 2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti e il BEREC rendono pubbliche informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli e da 8 a 11, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente. 3.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti secondo le loro rispettive competenze, in vista del riesame di cui all’, assicurano il monitoraggio dell’evoluzione delle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale e di trasmissione di dati, inclusi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni frontaliere degli Stati membri limitrofi e monitorano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei clienti. Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti assicurano il monitoraggio e la raccolta di informazioni relative al roaming involontario e adottano misure adeguate. 4.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione e, se applicabile, dalle altre autorità competenti. 5.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione o le altre autorità competenti ritengano che le informazioni abbiano carattere riservato in conformità della normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza. La riservatezza degli affari non impedisce la tempestiva condivisione di informazioni tra l’autorità nazionale di regolamentazione o le altre autorità competenti, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente interessata, ai fini del riesame, del monitoraggio e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento. 6.   Alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito il potere di intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2018/1972 si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 61 di detta direttiva per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi. 7.   Nel caso in cui riscontrino una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione o, se applicabile per l’esercizio dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, le altre autorità competenti, hanno la facoltà di esigere l’immediata cessazione della violazione.
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