Art. 16
Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza
In vigore dal 6 apr 2022
Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza
Entro il 31 dicembre 2022, il BEREC istituisce e successivamente mantiene:
a)
una banca dati unica a livello dell’Unione delle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto in ciascuno Stato membro, accessibili agli operatori, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti; e
b)
una banca dati unica a livello dell’Unione delle modalità di accesso ai servizi di emergenza che sono obbligatorie in ciascuno Stato membro e tecnicamente realizzabili per consentirne l’uso ai clienti in roaming e l’accesso agli operatori e alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti.
Ai fini dell’istituzione e della gestione delle banche dati di cui al primo comma, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti forniscono senza indebito ritardo al BEREC le informazioni necessarie e i pertinenti aggiornamenti in via elettronica.
Fatto salvo l’, le banche dati di cui al primo comma consentono alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti, su base facoltativa, di fornire informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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