Art. 1
Diffusione delle statistiche
In vigore dal 6 apr 2022
Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:
1)
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La prima trasmissione dei dati avverrà nel novembre 2003.
La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali (“CEA regionali”) a livello NUTS 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) avverrà tuttavia entro il 30 settembre 2023.
(*1) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).»;"
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 3 bis
Diffusione delle statistiche
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e il regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde i dati ad essa trasmessi conformemente all'articolo 3 del presente regolamento online, a titolo gratuito.
Articolo 3 ter
Valutazione della qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo di riferimento.
4. Applicando i criteri qualitativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 ai dati che devono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri forniscono senza ritardo alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare in modo sostanziale la qualità dei dati trasmessi.
6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono, senza ritardo, tutti i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.
(*2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell’Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).»;"
3)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 4 ter
Deroghe
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, capitolo VII, e del programma di trasmissione dei dati dei CEA regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni. La prima data di trasmissione dei dati dei CEA regionali non può in ogni caso essere successiva al 30 settembre 2025. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che decide di richiedere la deroga di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro il 21 agosto 2022.
3. L'Unione può fornire un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 al fine di coprire i costi di attuazione del presente regolamento qualora l'istituzione di CEA regionali richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.»;
4)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
5)
l'allegato II è sostituito dal testo figurante all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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