Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 apr 2022
All’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1147 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.».
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