Art. 3
In vigore dal 6 apr 2022
All’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1147 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:585:oj#art-3