Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 apr 2022
Il regolamento (UE) n. 516/2014 è così modificato: 1) l’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, conformemente alla procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l’attuazione delle azioni specifiche elencate nell’allegato II del presente regolamento. Tuttavia, ove necessario alla luce di nuove o impreviste circostanze, uno Stato membro può usare tali importi per altre azioni nell’ambito del proprio programma nazionale, a condizione che consulti la Commissione prima di tale uso.»; 2) l’articolo 17, paragrafo 9, è sostituito dal seguente: «9.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale. Tuttavia, ove necessario alla luce di nuove o impreviste circostanze, uno Stato membro può trasferire tali importi per altre azioni nell’ambito del proprio programma nazionale, a condizione che consulti la Commissione prima di tale trasferimento.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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