Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 apr 2022
Il regolamento (UE) n. 514/2014 è così modificato: 1) l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se il beneficiario le ha sostenute e a sua volta l’autorità responsabile designata le ha integralmente versate tra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2024.»; 2) l’articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I pagamenti effettuati dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 sono inclusi negli ultimi conti annuali.»; 3) l’articolo 50, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Gli impegni relativi agli ultimi due anni del periodo sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.»; 4) l’articolo 54, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2023 incluso, l’autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2024.»; 5) l’articolo 57 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2024, una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni nell’ambito dei loro programmi nazionali.»; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 30 giugno 2025, una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:585:oj#art-1