Art. 2 · Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

Art. 2

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

In vigore dal 6 apr 2022
Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014 Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato: 1) all’articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Il primo e il secondo comma si applicano anche ai fini della modifica di elementi di un programma operativo per far fronte alle sfide migratorie in seguito all’aggressione militare da parte della Federazione russa.»; 2) all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente: «1 ter.   In deroga al paragrafo 1, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa dichiarata nelle domande di pagamento per l’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022. In deroga all’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programmi operativi stabiliti all’allegato I. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l’esercizio contabile che inizia il 1o luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022, in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2.»; 3) all’articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all’aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.».
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