Art. 1 · Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

Art. 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

In vigore dal 6 apr 2022
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1) all’articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. In deroga all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 96, paragrafo 10, l’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità dell’articolo 135, paragrafo 2. I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non devono superare gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023. La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all’articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma. In deroga all’articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % che, al fine di rispettare i massimali indicati al terzo comma, non possono essere pagati dopo l’accettazione dei conti sono versati nel 2024 o successivamente.»; 2) all’articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.»; 3) all’articolo 98 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa possono essere finanziate dal FESR o dall’FSE sulla base delle norme applicabili all’altro fondo. In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell’altro fondo, contribuendo alle corrispondenti priorità d’investimento di quest’ultimo. Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell’asse prioritario dedicato di cui al secondo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.».
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