Art. 7 · Ruoli e responsabilità dei titolari del trattamento e del responsabile del trattamento

Art. 7

Ruoli e responsabilità dei titolari del trattamento e del responsabile del trattamento

In vigore dal 6 apr 2022
Ruoli e responsabilità dei titolari del trattamento e del responsabile del trattamento 1.   Gli Stati membri sono congiuntamente titolari del trattamento, quali definiti all’, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, del CESOP. Le responsabilità dei titolari del trattamento del CESOP sono stabilite in un accordo tra detti titolari che stabilisce le norme per l’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri sono responsabili di quanto segue: a) elaborare le specifiche tecniche del CESOP e, se necessario, adeguarle, affinché la Commissione sia in grado di: a) istituire e mantenere il CESOP a norma dell’ del presente regolamento; b) gestire il CESOP sul piano tecnico a norma dell’ del presente regolamento; c) garantire l’interoperabilità dei sistemi elettronici nazionali di cui all’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010 e del CESOP a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento; d) adottare le misure di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento; b) stabilire le norme e le procedure per la selezione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP; c) rispondere alle richieste degli interessati in merito all’esercizio dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679. 2.   La Commissione è responsabile del trattamento quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725, del CESOP. La Commissione: a) tratta i dati personali per conto degli Stati membri su loro istruzione e conserva la documentazione relativa a tali istruzioni; b) garantisce la riservatezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento; c) fornisce l’infrastruttura tecnica necessaria affinché gli Stati membri rispondano alle richieste di cui al paragrafo 1, lettera c); d) assiste gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2016/679; e) garantisce la cancellazione di tutti i dati personali conservati nel CESOP conformemente all’articolo 24 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010; f) mette a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce agli audit, comprese le ispezioni, condotti dagli Stati membri o da un altro revisore incaricato dagli Stati membri, nel pieno rispetto del protocollo (n. 7) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
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