Art. 3 · Connessione e interoperabilità generale tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali

Art. 3

Connessione e interoperabilità generale tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali

In vigore dal 6 apr 2022
Connessione e interoperabilità generale tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i sistemi elettronici nazionali per la raccolta delle informazioni sui pagamenti istituiti a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 siano operativi e possano raccogliere le informazioni sui pagamenti a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 1, di tale regolamento. 2.   Gli Stati membri trasmettono al CESOP solo le informazioni sui pagamenti complete in tutti i campi obbligatori a norma dell’articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE e conformi ai requisiti di cui all’allegato del presente regolamento. 3.   La Commissione garantisce l’interoperabilità tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali di cui al paragrafo 1.
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