Art. 9 · Sezione«Riferimenti alle norme internazionali»

Art. 9

Sezione«Riferimenti alle norme internazionali»

In vigore dal 6 apr 2022
Sezione«Riferimenti alle norme internazionali» 1.   Nella sezione «Riferimenti alle norme internazionali», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono se e in che misura osservano i codici di condotta d’impresa responsabile e le norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, il grado del loro allineamento agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi. 2.   La descrizione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni su tutti gli elementi seguenti: a) gli indicatori utilizzati per prendere in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui all’, paragrafo 1, che misurano tale osservanza o conformità di cui al paragrafo 1; b) la metodologia e i dati utilizzati per misurare l’osservanza o l’allineamento di cui al paragrafo 1, compresa una descrizione dell’ambito di applicazione, delle fonti di dati e del modo in cui la metodologia utilizzata prevede i principali effetti negativi delle imprese beneficiarie degli investimenti; c) l’eventuale utilizzo di uno scenario climatico lungimirante e in caso positivo il nome e l’ideatore di tale scenario e il momento della sua ideazione; d) qualora non si utilizzi uno scenario climatico lungimirante, una spiegazione del motivo per cui il partecipante ai mercati finanziari ritiene non pertinenti scenari climatici lungimiranti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:1288:oj#art-9