Art. 57 · Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per le caratteristiche ambientali o sociali

Art. 57

Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per le caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per le caratteristiche ambientali o sociali 1.   Nella sezione «Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all’indice di riferimento designato?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, tutte le informazioni seguenti: a) una spiegazione del modo in cui l’indice designato come indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato pertinente, compresa la prestazione, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, degli indicatori di sostenibilità considerati pertinenti dal partecipante ai mercati finanziari per determinare l’allineamento dell’indice alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e i fattori ambientali, sociali e di governance menzionati nella dichiarazione sull’indice di riferimento pubblicata dall’amministratore dell’indice di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011; b) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e gli indicatori che misurano i fattori di sostenibilità dell’indice di cui alla lettera a), durante il periodo interessato dalla relazione periodica; c) un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e un indice generale di mercato pertinente durante il periodo interessato dalla relazione periodica. 2.   I raffronti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono presentati, se del caso, sotto forma di tabella o sotto forma di rappresentazione grafica.
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