Art. 50 · Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Art. 50

Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali 1.   Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in un allegato del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento nel formato del modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento. 2.   I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili in tale allegato.
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