Art. 49 · Sezione«Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Art. 49

Sezione«Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

In vigore dal 6 apr 2022
Sezione«Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili 1.   Nella sezione del sito web «Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’, lettera l), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti: a) per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e per cui un indice è stato designato come indice di riferimento, il modo in cui tale indice è allineato all’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario, compresi i dati di entrata, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e il modo in cui è calcolato l’indice; b) per i prodotti finanziari il cui obiettivo è una riduzione delle emissioni di carbonio, una dichiarazione in cui si afferma che l’indice di riferimento è considerato un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter, del regolamento (UE) 2016/1011 e un collegamento ipertestuale all’indirizzo a cui è reperibile la metodologia utilizzata per il calcolo di tali indici. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora le informazioni di cui a tale punto siano pubblicate in tutto o in parte sul sito web dell’amministratore dell’indice di riferimento, si fornisce un collegamento ipertestuale a tali informazioni. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora non sia disponibile alcun indice di riferimento UE di transizione climatica o indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter, del regolamento (UE) 2016/1011, la sezione del sito web «Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’, lettera l), del presente regolamento segnala questo fatto e spiega in che modo sia garantito il costante sforzo di ridurre le emissioni di carbonio, nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. I partecipanti ai mercati finanziari spiegano in che misura il prodotto finanziario rispetta i requisiti metodologici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818.
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