Art. 34 · Sezione«Dovuta diligenza»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Art. 34

Sezione«Dovuta diligenza»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Sezione«Dovuta diligenza»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali Nella sezione del sito web «Dovuta diligenza» di cui all’, lettera j), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono la dovuta diligenza esercitata sugli attivi sottostanti del prodotto finanziario, compresi i controlli interni ed esterni su tale dovuta diligenza.
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