Art. 24 · Sezioni dell’informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

Art. 24

Sezioni dell’informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali

In vigore dal 6 apr 2022
Sezioni dell’informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, e agli articoli da 25 a 36 del presente regolamento nell’ordine seguente e inserendo tutte le sezioni seguenti, intitolate: a) «Sintesi»; b) «Nessun obiettivo di investimento sostenibile»; c) «Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario»; d) «Strategia di investimento»; e) «Quota degli investimenti»; f) «Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali»; g) «Metodologie»; h) «Fonti e trattamento dei dati»; i) «Limitazioni delle metodologie e dei dati»; j) «Dovuta diligenza»; k) «Politiche di impegno»; l) qualora un indice sia stato designato come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, «Indice di riferimento designato».
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