Art. 21 · Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Art. 21

Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

In vigore dal 6 apr 2022
Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili 1.   In deroga agli , qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento, e tali opzioni di investimento abbiano tutte come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari confermano, in una dichiarazione ben visibile nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 che il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e che le informazioni relative a tale obiettivo sono reperibili negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 o, se del caso, tramite i riferimenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   La dichiarazione ben visibile di cui al paragrafo 1 è corredata di tutti gli elementi seguenti: a) un elenco delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, presentato in conformità di categorie di opzioni di investimento di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo; b) le quote di ciascuna delle categorie di opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), all’interno di ciascuna di tali categorie, in rapporto al numero totale di opzioni di investimento offerte dal prodotto finanziario. 3.   I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 per le categorie seguenti di opzioni di investimento: a) per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli del presente regolamento; b) per ciascuna opzione di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo di investimento sostenibile. 4.   I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), conformemente al modello che figura nell’allegato III. 5.   In deroga al paragrafo 3, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore una gamma di opzioni di investimento tale che non sia possibile fornire le informazioni concernenti tali opzioni di investimento negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 in maniera chiara e concisa, a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 riferimenti agli allegati delle informative applicabili richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono essere reperite tali informazioni.
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