Art. 17 · Calcolo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili

Art. 17

Calcolo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili

In vigore dal 6 apr 2022
Calcolo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili 1.   Il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili è calcolato secondo la formula seguente: dove «gli investimenti del prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili» sono pari alla somma dei valori di mercato dei seguenti investimenti del prodotto finanziario: a) per i titoli di debito e gli strumenti di capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti, laddove una quota delle attività di tali imprese beneficiarie degli investimenti è associata ad attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato della quota dei suddetti titoli di debito o strumenti di capitale; b) per i titoli di debito diversi da quelli di cui alla lettera a), laddove i termini di tali titoli di debito richiedono che una quota dei proventi sia utilizzata esclusivamente per attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tale quota; c) per le obbligazioni emesse ai sensi della normativa dell’Unione in materia di obbligazioni ecosostenibili, il valore di mercato di tali obbligazioni; d) per gli investimenti in attivi immobiliari considerati attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tali investimenti; e) per gli investimenti in attività infrastrutturali considerate attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tali investimenti; f) per gli investimenti in posizioni verso una cartolarizzazione quali definite all’, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) con esposizioni sottostanti in attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato della quota di tali esposizioni; g) per gli investimenti nei prodotti finanziari di cui all’, primo comma, e all’, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, il valore di mercato della quota di tali prodotti finanziari che rappresenta il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente al presente articolo. Il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili è calcolato applicando la metodologia utilizzata per calcolare le posizioni corte nette di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la quota di attività delle imprese beneficiarie degli investimenti associata ad attività economiche ecosostenibili è calcolata sulla base degli indicatori fondamentali di prestazione più adatti per gli investimenti del prodotto finanziario, utilizzando le informazioni seguenti: a) per le imprese beneficiarie degli investimenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852, le informative effettuate da dette imprese in conformità di tale articolo; b) per le altre imprese beneficiarie degli investimenti, informazioni equivalenti ottenute dal partecipante ai mercati finanziari direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti o da fornitori terzi. 3.   Per le informative di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 1, lettera a), nel caso di imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie soggette all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e di altre imprese non finanziarie non soggette a tale obbligo, il calcolo di cui al paragrafo 2 utilizza il fatturato come tipo di indicatore fondamentale di prestazione per tutte le imprese non finanziarie. 4.   In deroga al paragrafo 3, se, a causa delle caratteristiche del prodotto finanziario, le spese in conto capitale o le spese operative permettono di effettuare un calcolo più rappresentativo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili, il calcolo può basarsi su quello di questi due indicatori fondamentali di prestazione che risulta più idoneo. Nel caso di imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese finanziarie soggette all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 e di altre imprese finanziarie non soggette a tale obbligo, il calcolo di cui al paragrafo 2 utilizza gli indicatori fondamentali di prestazione di cui all’allegato III, sezione 1.1, lettere da b) a e), del regolamento delegato (UE) 2021/2178. 5.   Per le informative di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), si applicano i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, salvo che le esposizioni sovrane sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore della formula di cui al paragrafo 1.
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