Art. 15 · Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali

Art. 15

Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali

In vigore dal 6 apr 2022
Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali 1.   Per i prodotti finanziari di cui all’, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, nella sezione «In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell’UE?» contenuta nel modello che figura nell’allegato II, tutte le informazioni seguenti: a) una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta: i) del grado in cui gli investimenti aggregati sono investimenti in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente all’, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento; ii) del grado in cui gli investimenti aggregati, escluse le esposizioni sovrane, sono investimenti in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente all’, paragrafo 5, del presente regolamento; b) una descrizione degli investimenti sottostanti i prodotti finanziari che sono in attività economiche ecosostenibili, specificando se la conformità di tali investimenti ai requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852 sarà soggetta a una garanzia fornita da uno o più revisori o al riesame di uno o più terzi e, in caso affermativo, il nome o i nomi del revisore o del terzo; c) se i prodotti finanziari investono in attività economiche diverse dalle attività economiche ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti; d) se i prodotti finanziari hanno esposizioni sovrane e il partecipante ai mercati finanziari non è in grado di valutare in che misura tali esposizioni contribuiscano ad attività economiche ecosostenibili, una spiegazione descrittiva della quota degli investimenti che costituiscono tali esposizioni rispetto al totale degli investimenti. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari utilizzano: a) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie; b) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, l’indicatore fondamentale di prestazione può combinare gli indicatori fondamentali di prestazione dell’investimento e della sottoscrizione, conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2021/2178. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la descrizione comprende tutti i seguenti elementi: a) per quanto riguarda le società beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie, indicare se il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili sia misurato in base al fatturato o se, a causa delle caratteristiche del prodotto finanziario, il partecipante ai mercati finanziari abbia deciso che il calcolo è più rappresentativo quando tale grado è misurato in base alle spese in conto capitale o alle spese operative, nonché il motivo di tale decisione, compresa una spiegazione del perché tale decisione sia appropriata per gli investitori nel prodotto finanziario; b) qualora le informazioni sul grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili non siano prontamente disponibili dall’informativa pubblica delle società beneficiarie degli investimenti, specificare se il partecipante ai mercati finanziari abbia ottenuto informazioni equivalenti direttamente dalle società beneficiarie degli investimenti o da fornitori terzi; c) una ripartizione delle quote minime di investimenti nelle attività economiche di transizione e nelle attività economiche abilitanti, espresse in ciascun caso in percentuale di tutti gli investimenti del prodotto finanziario.
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