Art. 14 · Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali da comunicare a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e2 bis , del regolamento (UE) 2019/2088

Art. 14

Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali da comunicare a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e2 bis , del regolamento (UE) 2019/2088

In vigore dal 6 apr 2022
Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali da comunicare a norma dell’, paragrafi 1, 2 e2 bis , del regolamento (UE) 2019/2088 1.   I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni da comunicare a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 nel formato del modello che figura nell’allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono comunicate sotto forma di allegato dei documenti o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088. 2.   I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale dei documenti o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili nell’allegato di tali documenti o informazioni. 3.   I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti all’inizio dell’allegato dei documenti o delle informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088: a) se il prodotto finanziario intenda effettuare investimenti sostenibili; b) se il prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali o sociali, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile.
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