Art. 1
Definizioni
In vigore dal 6 apr 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«impresa finanziaria»: un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), una società di gestione quale definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), una società di investimento autorizzata a norma degli della direttiva 2009/65/CE che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata a norma degli della medesima direttiva, un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un’impresa di assicurazione quale definita all’, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), un’impresa di riassicurazione quale definita all’, punto 4, della direttiva 2009/138/CE, o qualsiasi soggetto di un paese terzo che svolga attività analoghe, sia soggetto alle leggi di un paese terzo e sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo;
2)
«impresa non finanziaria»: un’impresa diversa da un’impresa finanziaria quale definita al punto 1;
3)
«esposizione sovrana»: un’esposizione verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali;
4)
«attività economica ecosostenibile»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852;
5)
«attività economica di transizione»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;
6)
«attività economica abilitante»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2020/852.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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