Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014
In vigore dal 1 apr 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 è così modificato:
1)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite
1. Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell’allegato I del presente regolamento.
Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione da uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Nel caso in cui la domanda sia presentata alla Commissione dall’autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito in un paese terzo, il documento unico è redatto a norma del modulo che figura nell’allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
3. Il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.
5. Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all’allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato.»;
2)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«Lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.»;
3)
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare
1. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene:
a)
il nome protetto cui si riferisce la modifica;
b)
il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;
c)
le voci del disciplinare e, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, del documento unico relative alle questioni interessate dalla modifica;
d)
per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell’Unione di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
e)
la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;
f)
per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
g)
per le domande presentate da uno Stato membro relative a denominazioni di origine protette e a indicazioni geografiche protette, il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;
h)
per le domande presentate da un paese terzo relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, la versione consolidata del disciplinare pubblicata oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;
i)
unicamente per le domande relative a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo;
j)
per le domande relative alle specialità tradizionale garantite, il disciplinare consolidato, nella versione modificata;
k)
per tutte le domande presentate da Stati membri, la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni ivi adottate.
La descrizione e i motivi di cui al primo comma, lettera e), e il documento unico di cui al primo comma, lettera f), non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.
2. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati.
3. La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione relativa al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione relativa al disciplinare di una specialità tradizionale garantita di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato V per una modifica dell’Unione del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta e il modulo di cui all’allegato VI per una modifica dell’Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
4. Il documento unico modificato di una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e il disciplinare modificato di una specialità tradizionale garantita sono redatti a norma dell’articolo 6. La domanda di modifica dell’Unione per una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.
5. Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 50, paragrafo 2, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare.
Nel caso in cui la domanda includa dati personali, questi sono pubblicati in quanto parte di detta domanda.»;
4)
sono inseriti gli articoli 10 bis e 10 ter seguenti:
«Articolo 10 bis
Comunicazione di una modifica ordinaria
1. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare a norma dell’articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma, e dell’articolo 6 ter, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:
a)
il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica ordinaria;
b)
la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
c)
la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;
d)
la decisione che approva la modifica ordinaria di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2, primo comma, e all’articolo 6 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
e)
se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;
f)
il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
3. Nel caso delle domande relative a prodotti originari di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica ordinaria approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5. Ai fini dell’articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.
Articolo 10 ter
Comunicazione di una modifica temporanea
1. La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell’articolo 6 quinquies, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 contiene:
a)
il riferimento al nome protetto cui si riferisce;
b)
la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
c)
la decisione delle autorità competenti che riconosce ufficialmente la calamità naturale o che impone misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o i rispettivi riferimenti alla pubblicazione elettronica;
d)
la decisione che approva la modifica temporanea o il riferimento alla pubblicazione elettronica.
2. Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso.
3. Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.
4. La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate sono inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.
5. Ai fini dell’articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di una denominazione di origine protetta è pubblicato in quanto parte della comunicazione.»;
5)
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori
1. I documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione dei capi II e III del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le relative disposizioni sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:
a)
per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;
b)
per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a IX del presente regolamento.
I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (*1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (*2) si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), i seguenti documenti sono presentati a mezzo posta elettronica dalle autorità competenti degli Stati membri:
a)
la dichiarazione di opposizione motivata di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
b)
la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3;
c)
la richiesta di cancellazione di cui all’articolo 11;
d)
la domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 6, paragrafo 5;
e)
la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 10.
3. La Commissione comunica e rende disponibili alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni attraverso i sistemi digitali da essa messi a disposizione, a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a). La Commissione comunica le informazioni nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 tramite posta elettronica.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle specialità tradizionali garantite, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.
La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell’Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»;"
6)
è inserito l’articolo 12 bis seguente:
«Articolo 12 bis
Presentazione e ricevimento delle comunicazioni
1. Le comunicazioni e la documentazione di cui all’articolo 12 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.
2. La Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), attraverso i sistemi digitali.
La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome del prodotto interessato;
c)
la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e le osservazioni relative a tali comunicazioni e presentazioni attraverso i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
3. Per le comunicazioni e le presentazioni di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.
Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche ordinarie approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.
La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il nome del prodotto interessato;
c)
la data di ricevimento.
La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.
4. L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;
7)
all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1 è accessibile al pubblico ed è istituito in forma elettronica. Esso si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione ed è aggiornato conformemente al presente articolo.»;
8)
è inserito l’articolo 14 bis seguente:
«Articolo 14 bis
Tutela dei dati
1. La Commissione e gli Stati membri trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure per l’approvazione di modifiche dell’Unione e per la comunicazione di modifiche standard e temporanee, conformemente al presente regolamento, a norma dei regolamenti (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e (UE) 2016/679 (*4).
2. La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.
3. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 e del presente regolamento.
(*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."
(*4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"
9)
gli allegati da V a VIII e XI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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