Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 apr 2022
Disposizioni transitorie
L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, nella versione anteriore alla data di applicazione del presente regolamento, continua ad applicarsi alle domande di modifica non minore e minore, nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee, al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite in corso di esame presso la Commissione prima dell’8 giugno 2022.
Storico versioni
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