Art. 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122
In vigore dal 28 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2122
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, e, se richiesto dall’autorità competente, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalle norme nazionali di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), fino a che raggiungono l’operatore responsabile dell’analisi del prodotto e del controllo della qualità, analisi organolettica compresa.»;
b)
al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati:
i)
nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*8), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*9); o
ii)
nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*10), nel caso di campioni di prodotti di origine animale che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692;
b)
che il veterinario ufficiale ha compilato e firmato almeno il pertinente attestato di sanità animale per i campioni nel certificato o nella dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*11);
(*8) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1)."
(*9) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."
(*10) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)."
(*11) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;"
2)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Piccole partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle categorie elencate all’articolo 7, lettere da b) a g).»;
3)
all’articolo 11, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che rispondono alle condizioni stabilite:
i)
al regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (*12) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione (*13), a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013; o
ii)
all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
c)
uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che sono spostati da un territorio o un paese terzo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/1933;
(*12) Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4)."
(*13) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione, del 9 novembre 2021, che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 47).»;"
4)
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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