Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/625

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/625

In vigore dal 28 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/625 Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 Le partite dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano entrano nell’Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco redatto per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*1): a) prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, destinati al consumo umano, per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*2) sono stati stabiliti i seguenti codici: i) i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o ii) i codici del sistema armonizzato (codici SA) di cui alle voci 0901, 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602; b) insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87; c) lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87; d) polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118)." (*2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»;" 2) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici: i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 o 16; o ii) i codici SA di cui alle voci 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 o 4103;»; 3) all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gasteropodi marini che non sono filtratori ed echinodermi che non sono filtratori.»; 4) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se le partite di prodotti della pesca entrano nell’Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*3) può essere firmato dal capitano. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).»;" 5) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Prescrizioni per i prodotti composti 1.   Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 0901, 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all’esportazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri. 2.   In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell’Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme: a) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che devono essere trasportati o conservati a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto composto, a norma dell’; b) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di colostro o carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione dei prodotti a base di colostro o delle carni trasformate contenuti nel prodotto composto, a norma dell’; c) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e diversi dai prodotti a base di colostro o dalle carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l’esportazione nell’Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell’Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma dell’. 3.   I prodotti composti entrano nell’Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE in quanto avente un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004. 4.   I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e sono utilizzati nel prodotto composto a lunga conservazione conformemente a tali regolamenti, o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3. (*4)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)." (*5)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)." (*6)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;" 6) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prodotti di origine animale destinati al consumo umano per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici: i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; ii) i codici SA di cui alle voci 1702, 2101, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;»; ii) dopo la lettera d) è inserita la lettera d bis) seguente: «d bis) polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»; iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Le autorità competenti di un paese terzo di spedizione possono certificare una partita di animali o merci di cui al paragrafo 1 per la quale è richiesto un attestato di sanità pubblica e che proviene da un altro paese terzo, se tale autorità competente può garantire la conformità della partita alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui al presente regolamento. Il primo comma non si applica in caso di transito di una partita attraverso l’Unione senza immissione in commercio. 6.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), non è necessario alcun certificato ufficiale nel caso di ingresso nell’Unione di capsule di gelatina indicate con i codici SA di cui alle voci 3913, 3926 o 9602 quando non sono ottenute da ossa di ruminanti.»; 7) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, a conferma che le partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, accompagna: a) le partite dei prodotti composti cui si applica l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004; e b) le partite dei prodotti composti cui si applica l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c).»; b) al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nel prodotto composto sono stati sottoposti almeno ai trattamenti di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*7), con una breve descrizione di eventuali processi cui il prodotto composto è stato sottoposto e delle temperature applicate. (*7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:887:oj#art-1