Art. 3 · Misure relative ai molluschi bivalvi congelati e trasformati

Art. 3

Misure relative ai molluschi bivalvi congelati e trasformati

In vigore dal 24 mar 2022
Misure relative ai molluschi bivalvi congelati e trasformati 1.   Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese secondo quanto disposto al paragrafo 2. Tali controlli si svolgono presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione delle partite interessate. 2.   Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare: a) il livello di contaminazione da Escherichia coli in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati; b) la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati. 3.   Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli. 4.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l’autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione o la sottopone ad un trattamento speciale, come previsto all’articolo 67 del regolamento (UE) 2017/625 e conformemente all’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:478:oj#art-3