Art. 2 · Divieto di ingresso di molluschi bivalvi vivi e refrigerati

Art. 2

Divieto di ingresso di molluschi bivalvi vivi e refrigerati

In vigore dal 24 mar 2022
Divieto di ingresso di molluschi bivalvi vivi e refrigerati Gli Stati membri non consentono l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia o spediti da tale paese.
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