Art. 2
Livelli di rendicontabilità
In vigore dal 24 mar 2022
Livelli di rendicontabilità
1. Nell’ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all’, punto 3, del regolamento delegato 2022/1301 della Commissione (4) e negli altri mesi secondo la definizione di cui all’, punto 4, del regolamento delegato 2022/1301 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.
2. Ai fini del paragrafo 1, per livello di rendicontabilità si intende il livello della posizione netta che un detentore di posizione finale o un’impresa madre detengono in un derivato su merci e che, se superato, può far scattare una richiesta di informazioni integrative da parte della sede di negoziazione conformemente al paragrafo 3.
3. Quando una posizione netta che un detentore di posizione finale o un’impresa madre detengono in un derivato su merci di cui al paragrafo 1 supera il livello di rendicontabilità fissato per il mese di scadenza o per gli altri mesi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la sede di negoziazione, ove lo ritenga opportuno, acquisisce informazioni sulla natura e finalità della posizione detenuta in tale derivato su merci.
Nel valutare l’opportunità di acquisire informazioni, la sede di negoziazione tiene conto della frequenza con cui i livelli di rendicontabilità sono superati dallo stesso detentore della posizione finale o dalla stessa impresa madre, dell’entità del superamento e di altre informazioni pertinenti già disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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