Art. 1
Obblighi generali di controllo
In vigore dal 24 mar 2022
Obblighi generali di controllo
Le sedi di negoziazione predispongono meccanismi di controllo continuativo delle posizioni che i detentori di posizioni finali e le imprese madri detengono in ciascun derivato su merci negoziato nella rispettiva sede di negoziazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:1299:oj#art-1