Art. 5 · Frequenza delle comunicazioni dei quantitativi richiesti

Art. 5

Frequenza delle comunicazioni dei quantitativi richiesti

In vigore dal 23 mar 2022
Frequenza delle comunicazioni dei quantitativi richiesti In deroga alla frequenza stabilita all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte alla settimana i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, come segue: a) ogni lunedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente; b) ogni giovedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.
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