Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 mar 2022
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica, a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alla linea di bilancio che finanzia la misura eccezionale sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato.
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