Art. 1
In vigore dal 15 mar 2022
Nel regolamento delegato (UE) 2015/98 è inserito il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o esemplari interi di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell’Atlantico settentrionale catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel 2022 e nel 2023.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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