Art. 2
In vigore dal 14 mar 2022
1. I criteri di cui all’ non si applicano ai sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono:
a)
acqua madre ottenuta dalla reazione di 5(β-metil-tioetile)-idantoina con carbonato di potassio nel processo di produzione della metionina; o
b)
residui della lavorazione e della purificazione dei minerali, se contengono carbonati di calcio, carbonati di magnesio, solfati di calcio, ossido di magnesio, sali di fosfato e/o sali di potassio, magnesio o sodio solubili in acqua in un tenore totale superiore al 60 % di materia secca dei residui; o
c)
liquido post distillazione ottenuto dal processo Solvay; o
d)
calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene; o
e)
scorie ferrose; o
f)
sostanze derivate dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche contenenti almeno il 2 % in massa di cationi bivalenti o trivalenti di metalli di transizione (zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) o cobalto (Co)] in soluzione; o
g)
acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile.
2. I valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie dell’U-238 e del Th-232 in un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da residui della lavorazione o della purificazione dei minerali di fosfato sedimentari, o contenente tali residui, conformemente al paragrafo 1, lettera b), non superano 1 kBq/kg del prodotto.
3. Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito dai sottoprodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:
a)
400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
b)
2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl);
c)
600 mg/kg di materia secca di vanadio (V).
Storico versioni
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