Art. 1
In vigore dal 14 mar 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
1)
all’articolo 20, la data «1o gennaio 2023» è sostituita dalla data «1o gennaio 2024»;
2)
all’articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria «aperta» che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*1) è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).»;"
3)
all’articolo 23, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
3. I punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022 e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.
Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 1o gennaio 2026.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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