Art. 1 · Principi di informativa

Art. 1

Principi di informativa

In vigore dal 11 mar 2022
Principi di informativa Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti: a) le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento; b) le informazioni sono chiare; le informazioni sono presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile; i messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità; le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice; le informazioni collegate sono presentate insieme; c) le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa; d) le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti.
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