Art. 1 · Regole generali per la determinazione del valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati e contratti derivati su crediti

Art. 1

Regole generali per la determinazione del valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati e contratti derivati su crediti

In vigore dal 10 mar 2022
Regole generali per la determinazione del valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante da contratti derivati e contratti derivati su crediti 1.   Gli enti calcolano il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai contratti derivati su crediti, laddove i contratti derivati non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente, conformemente alla metodologia di cui agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, quando gli strumenti sottostanti fanno parte di un indice di debito o azionario, di un credit default swap index o di un organismo di investimento collettivo, oppure quando i contratti derivati hanno più nomi di riferimento come sottostante, gli enti calcolano i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti dai contratti derivati di cui al paragrafo 1 e il contributo di tale esposizione all’esposizione verso il cliente conformemente alla metodologia di cui all’. 3.   Qualora i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 siano assegnati al portafoglio di negoziazione, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, gli enti includono detti valori di esposizione nelle esposizioni verso tale cliente appartenenti al portafoglio di negoziazione. Dopo l’aggregazione, le esposizioni nette negative verso il cliente sono azzerate. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se i contratti derivati e i contratti derivati su crediti di cui al paragrafo 1 sono assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione e se, una volta calcolati i valori delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da tali contratti, le esposizioni indirette hanno un valore negativo, gli enti azzerano tali valori di esposizione prima di conteggiarli nelle esposizioni verso tale cliente.
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