Art. 1
In vigore dal 9 mar 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
all', la frase introduttiva della lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
“valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, esclusi gli strumenti di pagamento:»;
2)
all'articolo 2 quinquies è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Quando concede un'autorizzazione a norma dell', paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 3 septies, paragrafo 4, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall’autorizzazione.»;
3)
all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure»;
4)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 septies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato XVI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
2. È vietato:
a)
prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.»;
5)
all'articolo 5 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.»;
6)
all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;
7)
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
8)
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
9)
l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
10)
il testo dell’allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI del regolamento (UE) n. 833/2914.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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