Art. 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
In vigore dal 9 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
1)
all’articolo 8 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:
«6. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l’importo e la quota:
a)
delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei rispettivi indicatori fondamentali di prestazione;
b)
delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
c)
delle attività connesse all’energia nucleare non ammissibili alla tassonomia al denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.
7. Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie comunicano l’importo e la quota:
a)
delle attività economiche allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 al denominatore e al numeratore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
b)
delle attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia di cui agli allegati I e II, sezioni 4.29, 4.30 e 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione;
c)
delle attività connesse al gas fossile non ammissibili alla tassonomia nel denominatore dei loro indicatori fondamentali di prestazione.
8. Le informazioni di cui ai paragrafi 6 e 7 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all’allegato XII del presente regolamento.»;
2)
il testo che figura nell’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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