Art. 4 · Dati statistici aggregati

Art. 4

Dati statistici aggregati

In vigore dal 8 mar 2022
Dati statistici aggregati Nel pubblicare informazioni sui dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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