Art. 3 · Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale

Art. 3

Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale

In vigore dal 8 mar 2022
Criteri generali e metodologie per il processo di revisione e valutazione prudenziale Nel pubblicare, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/2034, informazioni sui criteri generali e sulle metodologie che applicano per la revisione e la valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 di tale direttiva, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:389:oj#art-3