Art. 2 · Opzioni e facoltà

Art. 2

Opzioni e facoltà

In vigore dal 8 mar 2022
Opzioni e facoltà Nel pubblicare informazioni sulle modalità di esercizio delle opzioni e delle facoltà previste ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti utilizzano i modelli applicabili di cui all’allegato II del presente regolamento.
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