Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 mar 2022
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato: 1) all’articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Nel 2022 una nave da ricerca non deve: a) catturare merluzzo bianco nella zona 3M in quantità superiori a 15 tonnellate metriche. Qualora le catture di una nave da ricerca superino tale quantitativo, l’eccedenza è imputata al contingente assegnato alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave. Se il contingente di merluzzo bianco 3M dello Stato membro è esaurito, lo Stato membro non autorizza le proprie navi a effettuare ulteriori attività di ricerca. Le attività di ricerca in corso devono essere interrotte dall’operatore non appena siano state catturate 15 tonnellate; b) catturare gamberetti nella zona 3M in quantità superiori a 10 tonnellate metriche. Poiché nel 2022 non è autorizzata la pesca diretta di gamberetti nella zona 3M, tutte le attività di ricerca in corso devono essere interrotte dall’operatore non appena siano state catturate 10 tonnellate.»; 2) all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO e al CCP del proprio Stato di bandiera per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l’orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);»; 3) l’articolo 18 è così modificato: — ai paragrafi 1, 2 e 3, i termini «Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituiti dai termini «Fino al 31 dicembre 2026 »; — è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Fino al 31 dicembre 2023 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone indicate nella figura 5 e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7b nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1 di cui al punto 46 dell’allegato del presente regolamento.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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