Art. 1
In vigore dal 4 mar 2022
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
1)
all’articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Nel 2022 una nave da ricerca non deve:
a)
catturare merluzzo bianco nella zona 3M in quantità superiori a 15 tonnellate metriche. Qualora le catture di una nave da ricerca superino tale quantitativo, l’eccedenza è imputata al contingente assegnato alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave. Se il contingente di merluzzo bianco 3M dello Stato membro è esaurito, lo Stato membro non autorizza le proprie navi a effettuare ulteriori attività di ricerca. Le attività di ricerca in corso devono essere interrotte dall’operatore non appena siano state catturate 15 tonnellate;
b)
catturare gamberetti nella zona 3M in quantità superiori a 10 tonnellate metriche. Poiché nel 2022 non è autorizzata la pesca diretta di gamberetti nella zona 3M, tutte le attività di ricerca in corso devono essere interrotte dall’operatore non appena siano state catturate 10 tonnellate.»;
2)
all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO e al CCP del proprio Stato di bandiera per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l’orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);»;
3)
l’articolo 18 è così modificato:
—
ai paragrafi 1, 2 e 3, i termini «Fino al 31 dicembre 2021
» sono sostituiti dai termini «Fino al 31 dicembre 2026
»;
—
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Fino al 31 dicembre 2023 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone indicate nella figura 5 e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7b nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1 di cui al punto 46 dell’allegato del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2022:1281:oj#art-1