Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 mar 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) dopo l'articolo 2 sexies è inserito l'articolo 2 septies seguente: «Articolo 2 septies 1.   È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati. 2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.»; 2) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV o XV, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), ovvero all'articolo 5 nonies;»; 3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, o agli articoli 2 septies, 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies o 5 nonies, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2 o 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2 o 3, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2.»; 4) il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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