Art. 1
Metodologia generale
In vigore dal 28 feb 2022
Metodologia generale
1. Nell’associare i fattori di rischio alle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assegnano ciascun fattore di rischio alla categoria generale dei fattori di rischio più appropriata, tenendo conto della natura del rischio che il fattore di rischio riflette e dei dati utilizzati come input per il fattore di rischio nel modello di misurazione del rischio.
Nell’associare i fattori di rischio alle sottocategorie generali dei fattori di rischio nell’ambito di una categoria generale dei fattori di rischio di cui alla suddetta tabella, gli enti assegnano il fattore di rischio alla sottocategoria generale dei fattori di rischio più appropriata di una determinata categoria generale dei fattori di rischio, tenendo conto della natura del rischio che il fattore di rischio riflette e dei dati utilizzati come input per il fattore di rischio nel modello di misurazione del rischio.
2. Ai fini del paragrafo 1, se la natura del fattore di rischio non corrisponde a nessuna delle categorie generali dei fattori di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti associano tale fattore di rischio alla categoria generale del fattore di rischio «Posizione in merci» di tale tabella e alla sottocategoria generale del fattore di rischio «Altri tipi» di tale categoria.
3. Ai fini del paragrafo 1, per un fattore di rischio che potrebbe essere associato a più categorie generali dei fattori di rischio o più sottocategorie generali dei fattori di rischio, gli enti individuano tutte le corrispondenti categorie e sottocategorie.
Tra tali categorie generali dei fattori di rischio o tra le corrispondenti sottocategorie generali dei fattori di rischio, il fattore di rischio è associato alla categoria generale dei fattori di rischio e alla corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio che presentano l’orizzonte di liquidità più lungo.
Qualora più categorie generali dei fattori di rischio o più sottocategorie generali dei fattori di rischio corrispondenti presentino l’orizzonte di liquidità più lungo, il fattore di rischio può essere associato a una qualsiasi di tali categorie generali dei fattori di rischio e delle corrispondenti sottocategorie generali dei fattori di rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:2058:oj#art-1