Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 2022
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) “beni e tecnologie a duplice uso”: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I; c) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; d) “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; e) “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti: i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti; iii) negoziazione per conto proprio; iv) gestione del portafoglio; v) consulenza in materia di investimenti; vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; f) “valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali: i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari; g) “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento; h) “ente creditizio”: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; i) “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo; j) “depositario centrale di titoli”: la persona giuridica definita all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); k) “deposito”: un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando: i) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014; ii) il suo capitale non è rimborsabile alla pari; iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo; l) “programmi di cittadinanza per investitori” (o “passaporti d'oro”): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di acquisire la cittadinanza di tale Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati; m) “programmi di soggiorno per investitori” (o “visti d'oro”): le procedure previste da uno Stato membro, le quali consentono a cittadini di paesi terzi di ottenere un permesso di soggiorno in uno Stato membro in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati; n) “sede di negoziazione”: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE; o) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; p) “paese partner”: un paese che applica una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento e di cui all'allegato VIII; q) “dispositivi di comunicazione al consumo”: i dispositivi utilizzati da privati, come personal computer e periferiche (compresi dischi rigidi e stampanti), telefoni mobili, televisori intelligenti, dispositivi di memoria (unità USB) e software di consumo per tutti questi prodotti.; (*1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag.1)." (*2)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*3)  Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1o ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 349).»;" 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. Fatta eccezione per le lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono: a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili; b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) destinati alla sicurezza marittima; e) destinati alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6.   Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale. 8.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.”; 3) l’articolo 2bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti: a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; f) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure g) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita. Fatta eccezione per le suddette lettere f) e g) del presente paragrafo, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono: a) destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili; b) destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) destinati alla sicurezza marittima; e) destinati alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet; f) destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure g) destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 6.   Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 7.   Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che: i) l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare; oppure ii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale. 8.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.»; 4) sono inseriti gli articoli seguenti. «Articolo 2 ter 1.   Per quanto riguarda le entità elencate all'allegato IV, in deroga all', paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che: a) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure b) tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022. 2.   Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti dello Stato membro conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione. 3.   Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento. Articolo 2 quater 1.   La notifica all'autorità competente di cui all', paragrafo 3, e all'articolo 2 bis, paragrafo 3, è presentata con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui allegato IX. 2.   Tutte le autorizzazioni di cui agli sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui all'allegato IX. Articolo 2 quinquies 1.   Le autorità competenti scambiano senza indugio informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. 2.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. 3.   Prima che uno Stato membro conceda un'autorizzazione a norma degli per una transazione sostanzialmente identica a una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito di tale consultazione, lo Stato membro interessato decide di concedere l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione. 4.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner. Articolo 2 sexies 1.   È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022; b) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 EUR per progetto a piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure c) alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari. »; 5) all'articolo 3, paragrafo 2, i termini "«articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009» sono sostituiti dai termini «articolo 14 del regolamento (UE) 2021/821»; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 3 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato X o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. Articolo 3 quater 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 3.   È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato XI, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; 4.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 5.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. »; 7) all'articolo 4, paragrafo 2, «UE» è sostituito da «Unione»; 8) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencato nell'allegato III; oppure b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III; oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III. 2.   Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a) qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia, del suo governo o della Banca centrale e stabilito in Russia, di cui all'allegato XII; oppure b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XII; oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo. 3.   Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato VI; c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure d) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo. 4.   Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIII, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % e ai cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare ai profitti o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale intrattiene altre relazioni economiche sostanziali; oppure b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIII; oppure c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo. 5.   È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. 6.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare: i) nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure ii) qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022. Il divieto non si applica: a) ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure b) ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché: a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: i) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e b) prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e c) all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al presente regolamento. I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.»; 9) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 5 ter 1.   È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. 3.   Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia. Articolo 5 quater 1.   In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è: a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; oppure d) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 5 quinquies 1.   In deroga all'articolo 5 ter, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi è: a) necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure b) necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione. Articolo 5 sexies 1.   Ai depositari centrali di titoli dell'Unone è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 5 septies 1.   È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 5 octies 1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi: a) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi; b) forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori."; 10) gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 6 1.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti: a) le autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento; b) le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 octies; c) i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento. 3.   Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia delle misure di cui al presente regolamento. Articolo 7 La Commissione è autorizzata a modificare gli allegati I e IX in base alle informazioni fornite dagli Stati membri."; 11) gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 11 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati III, IV, V, VI, XII o XIII o di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), paragrafo 2, lettera b) o c), paragrafo 3, lettera c) o d), paragrafo 4, lettera b) o c), e articolo 5 bis, lettera a), b) o c); b) qualsiasi altra persona, entità od organismo russo; c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo. 2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies e 5 septies, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2, all'articolo 5 ter, paragrafo 2, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2."; 12) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 12 bis 1.   La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono il trattamento delle informazioni sui depositi e delle informazioni sulle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti. 2.   Ai fini del presente regolamento, il servizio della Commissione elencato nell'allegato I è designato come "titolare del trattamento" per la Commissione ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 (*4), in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1. (*4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).";" 13) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento; 14) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; 15) l'allegato IV è sostituito dall'allegato III del presente regolamento; 16) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; 17) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; 18) è inserito l'allegato VII conformemente all'allegato VI del presente regolamento; 19) è inserito l'allegato VIII conformemente all'allegato VII del presente regolamento: 20) è inserito l'allegato IX conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; 21) è inserito l'allegato X conformemente all'allegato IX del presente regolamento; 22) è inserito l'allegato XI conformemente all'allegato X del presente regolamento; 23) è inserito l'allegato XII conformemente all'allegato XI del presente regolamento; 24) è inserito l'allegato XIII conformemente all'allegato XII del presente regolamento;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:328:oj#art-1