Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2020/1429
In vigore dal 24 feb 2022
Modifiche del regolamento (UE) 2020/1429
Il regolamento (UE) 2020/1429 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (“periodo di riferimento”).»;
2)
l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Qualora constati, sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del corrispondente periodo degli anni precedenti persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare di conseguenza il periodo di riferimento indicato all’. Ciascuna di tali modifiche può prorogare il periodo di riferimento per un massimo di sei mesi e il periodo di riferimento non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2023.»;
3)
l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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